In Sponsorizzazioni Sportive

Deducibilità Sponsorizzazioni Sportive: spese pubblicitarie e spese di rappresentanza

In Italia le detrazioni fiscali per le spese di sponsorizzazione sportive e la deducibilità delle spese stesse sono un tema molto importante quando si parla di marketing sportivo. La materia è delicata e ricca di dettagli (IVA sulle sponsorizzazioni sportive, sgravi fiscali, spese di pubblicità e via discorrendo) e va affrontata con metodo, poichè la norma è importantissima sia per la grande squadra come per l’Associazione Sportiva Dilettantistica e deve essere maneggiata con dimestichezza da chiunque voglia occuparsi di sponsorizzazione. Per questo ne parliamo oggi con Riccardo Maria Ceresi, Dottore Commercialista che ci aiuta a fare luce sull’argomento.

Deducibilità e detrazioni per le sponsorizzazioni sportive

Per cercare di raccapezzarsi nel marasma della materia fiscale è bene partire dalle definizioni contenute in due Risoluzioni Ministeriali piuttosto datate (R.M. 2/1016/1974 e R.M. 9/204/1992) in cui si legge che le sponsorizzazioni si caratterizzano dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico (o, per dirla più semplicemente, un contratto tra due parti a prestazioni corrispettive) in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor.

Ed è proprio per questo rapporto sinallagmatico che tali spese sono state ricondotte nell’ambito delle spese di pubblicità; in tal senso è stato dirimente l’art 90 comma 8 della Legge 289/2002 in cui si legge che “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, ecc… costituisce per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivo non superiore a 200.000 € spesa di pubblicità”.

Dal punto di vista fiscale ciò è molto importante: fino a 200.000 € annui tali costi sono interamente deducibili (ex art. 108 TUIR) dal reddito d’impresa così come è nota la detraibilità della relativa IVA per le sponsorizzazioni sportive 2021/2022.

deducibilità sponsorizzazioni sportive

La Sponsorizzazione: Spesa di pubblicità e spesa di rappresentanza

La spesa di sponsorizzazione, al pari di ogni altro costo aziendale, deve poi soggiacere ai principi generali di inerenza e congruità; dal punto di vista operativo è opportuno che il contribuente possegga la documentazione necessaria a provare l’effettività del rapporto di sponsorizzazione e quindi:

  • il contratto di sponsorizzazione con data certa;
  • un fascicolo a dimostrazione dell’effettiva esecuzione del contratto (fotografie, materiale pubblicitario, articoli di giornale, ecc);
  • tracciabilità dei pagamenti.

Laddove invece dovessero mancare alcune delle condizioni di cui sopra il Fisco potrebbe ricondurre le sponsorizzazioni a spese di rappresentanza la cui deducibilità è ridotta; all’art 108 del Tuir si legge infatti che il limite di deducibilità fiscale è 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di €, 0,6% dei ricavi per la parte eccedente e fino a 50 milioni, 0,4% per la parte eccedente… e si tenga conto che nell’ambito delle spese di rappresentanza confluiscono anche altri costi che tipicamente le imprese sostengono (spese per alberghi e ristoranti, spese per omaggi, ecc) che andrebbero conteggiate per calcolare i limiti.

Deducibilità delle spese di sponsorizzazione oltre i 200.000 €

E per spese superiori a 200.000 € ? Anche in questo caso nulla è assoluto: se il Contribuente è in grado di dimostrare l’inerenza e la congruità di tali maggiori costi può scegliere di dedurre tali spese al 100% (dovrà poi essere in grado di dimostrare che tali costi non solo hanno portato a maggiori ricavi in maniera esponenziale ma che c’è una diretta correlazione tra questi costi e i maggiori ricavi)*; in alternativa può scegliere una strada più prudente e ricondurre tale maggior spesa a spesa di rappresentanza.

Si era iniziato tale articolo parlando di marasma della materia fiscale… Bene, il lettore che dopo questo articolo voglia ulteriormente approfondire, sappia che la legge gli riserva la possibilità di presentare formale Interpello all’ Ag. Entrate (ex comma 4bis dell’art 108 TUIR) in cui può esporre il proprio caso e chiedere che l’Ag. Entrate si pronunci chiarendo in quale categoria (spese di pubblicità o spese di rappresentanza) occorre ricondurre la propria spesa di sponsorizzazione.

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La Cassazione sulla deduzione dei costi di sponsorizzazione e l’inerenza

Un concetto importante in tema di sponsorizzazione sportiva e di deducibilità delle spese di sponsorizzazione è quello di “inerenza”. La norma vuole insomma che la sponsorizzazione, per essere deducibile dal reddito d’impresa, debba essere una specifica attività mirata alla crescita, al proliferare e alla vita della attività e della impresa.

Lo ha in tempi recenti ribadito anche la Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 30024 del 26 ottobre 2021, in merito ad un’operazione che il Fisco aveva trovato “non inerente” poichè in “con i normali criteri di economicità dell’attività imprenditoriale”.

Evidentemente il ragionamento sull’inerenza impone una riflessione che è molto più qualitativa che quantitativa e che torna a rimettere il focus sulla rilevanza e l’importanza della sponsorizzazione sportiva all’interno delle strategie di marketing dell’impresa come strumento di promozione e comunicazione efficace. È la stessa Corte di Cassazione a ribadire: “In tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costì, non discende dall’art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l’inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza”

L’inerenza è un criterio generale e di buon senso, che ha molto a che fare con il buon inserimento di un programma di sponsorizzazione all’interno delle logiche, della immagine e delle traiettorie aziendali, della crescita dell’impresa.

In conclusione

in Italia le spese di sponsorizzazione sportiva sono interamente deducibili fino a 200.000€ in quanto spese di pubblicità. Per importi superiori a tale cifra la sponsorizzazione può comunque dedotta al 100% a patto che essa venga incasellata fra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. La presunzione assoluta è quella dell’inerenza, ma in tal senso questo blog ha in più occasioni trattato l’argomento dei benefici della sponsorizzazione sportiva in termini di marketing e comunicazione.

Il suggerimento è ovviamente quello di rivolgersi ai tanti studi legali o commercialisti che possiedono dimestichezza con la materia nel nostro Paese, per essere certi di compiere in ogni momento la scelta giusta al momento giusto.

 

 


* Questo ci da il destro di introdurre un argomento, quello del ROI “Return on investment” che dovrebbe essere imprescindibile esercizio di ogni azienda sponsor e che, oltre a misurare l’efficacia della sponsorizzazione che si sta implementando, è uno strumento utile nel caso ci sia una contestazione da parte dell’agenzia delle entrate.

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Emanuele Venturoli
Emanuele Venturoli
Laureato in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica all'Università di Bologna, è da sempre appassionato di marketing, design e sport.
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Showing 2 comments
  • TheThane
    Reply

    Purtroppo una recente sentenza Corte di Cassazione – sez. V – ordinanza n. 1326 del 18.01.2019, sembra rimettere in discussione il principio sopra esposto 🙁
    Tutto corretto ma se la spesa non è ritenuta “inerente” all’attività comunque diventa indeducibile.

  • Sergio
    Reply

    Per poter dedurre la spesa di pubblicità la ASD deve avere la partita iva o è sufficiente il codice fiscale?

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